Il deposito del bilancio al registro imprese nel formato XBRL. Novità nella struttura per le micro imprese
La riforma del bilancio d’esercizio con il D.Lgs n. 139/2015
Il D.Lgs n. 139/2015 (Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2015, n. 205), che recepisce nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, ha apportato numerose integrazioni e modifiche agli articoli del codice civile, e di conseguenza ai principi contabili nazionali, che si applicano ai bilanci degli esercizi con inizio dal 1 gennaio 2016 compreso.
Ai fini della redazione del bilancio, si è dovuto tener conto anche della nuova definizione di PMI in ambito europeo che include la sub-categoria delle micro-imprese, pertanto la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti per garantire l’aderenza alla nuova normativa dei bilanci di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati.
Dato il rilievo delle modifiche normative introdotte, la nuova tassonomia 2016-11-14 è stata sottoposta a pubblica revisione fino a ottobre 2016 e pubblicata sui siti ministeriali il giorno 21/11/2016, previa approvazione da parte di OIC (Organismo Italiano Contabilità).
Le principali novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 e recepite nella nuova versione di tassonomia sono sinteticamente elencate di seguito per tipologia di bilancio.
Bilancio in forma ordinaria
Il nuovo art. 2423 c.c. al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria costituito da:
- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- Nota Integrativa
Il bilancio in forma ordinaria risulta pertanto costituito da quattro parti; il Rendiconto Finanziario si aggiunge allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa.
Bilancio in forma abbreviata
Il bilancio in forma abbreviata può essere al solito redatto dalle società di capitali che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (piccole imprese):
1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Il bilancio abbreviato è composto da:
- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota Integrativa.
Le piccole imprese che forniscono in Nota Integrativa le informazioni richieste dai punti 3) e 4) dell’art.2428 c.c. sono esonerate dalla relazione sulla gestione (art 2435 bis co.7 c.c.).
Le imprese che rientrano nella classe delle piccole imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.
Bilancio delle micro-imprese
L’art. 2435-ter c.c., “Bilancio delle micro imprese”, introduce una nuova classe di imprese, le cosiddette micro-imprese, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio.
Secondo tale articolo, sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
del Rendiconto Finanziario;
della Nota Integrativa
Quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c., n° 9 (l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale) e n° 16 (l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci);
dalla relazione sulla gestione
Quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dall’art. 2428 c.c., n° 3 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società) e n° 4 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio).
Nelle micro-imprese pertanto il bilancio d’esercizio può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.
Nel caso in cui le imprese che rientrano nella classe delle micro-imprese volessero comunque presentare il bilancio completo di Nota Integrativa ed eventuale Rendiconto Finanziario, dovranno redigere e depositare il bilancio in forma abbreviata usando la relativa tassonomia.
Al pari delle piccole imprese, anche le micro-imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.
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