La comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi presso la camera di commercio

Con un recentissimo provvedimento gli amministratori di determinate entità giuridiche dovranno provvedere a comunicare i dati del titolare effettivo esclusivamente in via telematica presso la camera di commercio.

Infatti, con con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, è stata data attuazione al provvedimento che obbliga determinati soggetti a comunicare i dati del ttolare effettivo presso il registro delle imprese. Stiamo parlando del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 dell’11 marzo 2022 “recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

Sull’argomento relativo alla titolarità effettiva abbiamo maturato importantissime competenze per aiutarti.

Comunicazione dei dati del titolare effettivo con firma digitale

Si ricorda che per questa comunicazione la camera di commercio ha previsto che la pratica telematica dovrà essere firmata digitalmente esclusivamente dall’amministratore che se non ancora in possesso della firma digitale dovrà affrettarsi a procurarsela poichè non vi saranno diverse possibilità con il rischio di non riuscire nei tempi ad effettuare la comunicazione dei dati del titolare effettivo presso la camera di commercio.

Per comunicare i dati del titolare effettivo è possibile utilizzare l’applicativo DIRE.

Sarà necessario aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, e come già evidenziato, disporre di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio, poichè non è consentito il deposito con procura speciale.

Per la trasmissione al registro delle imprese, questa pratica dovrà essere firmata digitalmente direttamente dagli amministratori e dai rappresentanti legali degli enti interessati e precisamente

  • dovrà essere firmata digitalmente dall’amministratore per le società dotate di personalità giuridica;
  • dovrà essere firmata digitalmente dal fondatore o dal rappresentante legale per le persone giuridiche private;
  • dovrà essere firmata digitalmente dul trustee o fiduciario di trust o istituti giuridici affini.

Tali soggetti, quindi, dovranno sottoscrivere la pratica con la propria firma digitale garantita dalle Camere di Commercio d’Italia che consente di identificare univocamente il soggetto titolare.

Chi sono i soggetti che devono comunicare i dati al registro dei titolari effettivi?

Gli amministratori o i rappresentanti legali dei seguenti soggetti dovranno trasmettere la pratica telematica in camera di commercio mediante la quale comunicare i dati relativi alla propria titolarità effettiva secondo le indicazioni del D.Lgs. 231/2007:

Le Le imprese dotate di personalità giuridica:

  1. società a responsabilità limitata;
  2. società per azioni;
  3. società in accomandita per azioni;
  4. società cooperative;

 Le persone giuridiche private:

  1.  Associazioni (con personalità giuridica);
  2. fondazioni;
  3. istituzioni di carattere privato;

 I Trust e gli istituti giuridici affini al trust.

Chi è il titolare effettivo nelle società di capitali?

Il titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica, e quindi delle società di capitali, è la persona fisica che detiene la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale.

Se l’assetto proprietario non consente di individuare alcun soggetto con tale caratteristica, si considerano, nell’ordine, i seguenti requisiti:

– il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria

– il controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria

– l’esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società

–  il possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

In una società può essere identificato anche più di un titolare effettivo.

Le sanzioni penali e amministrative per le violazioni nella comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi

Prima di tutto, è necessario chiarire che le sanzioni in argomento riguardano:

  • gli amministratori delle società dotate di personalità giuridica;
  • i fondatori o i rappresentanti legali delle persone giuridiche private;
  • i trustee o i fiduciarii di trust o istituti giuridici affini.

Le sanzioni che ruotano intorno all’obbligo di comunicare i dati al registro dei titolari effettivi possono essere sia di carattere amministrativo che di carattere penale, a seconda che riguardino le condotte di omessa comunicazione dei dati ovvero di infedeltà degli stessi.

Per quanto riguarda la omessa o tardiva comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo, la legge, richiamando l’art. 2630 del Codice Civile, che disciplina l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il registro delle imprese, prevede una sanzione amministrativa che varia da 103 euro a 1.032 euro.

La situazione si fa molto più delicata invece, quando i rappresentanti legali degli enti interessati, comunicano dei dati infedeli sul titolare effettivo al registro delle imprese.

Infatti nei casi in cui vengano comunicati dati falsi sull’identità del titolare effettivo, i rappresentanti legali degli enti interessati sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.

Termini per la trasmissione dei dati al registro dei titolari effettivi

La prima comunicazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Dirigenziale che darà operatività piena al Registro.

Viene inoltre chiarito che una volta entrato in vigore il registro dei titolari effettivi, in occasione della costituzione di società di capitali e di persone giuridiche private entro 30 giorni dall’iscrizione al registro delle imprese dovranno comunicare i dati del titolare effettivo, mentre invece nel caso di costituzione di trust la comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di costituzione.

Per quanto riguarda le comunicazioni di variazioni o aggiornamento dei dati, la legge ha previsto un obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla data del compimento dell’atto di variazione.

Infine, è anche previsto un obbligo di conferma annuale dei dati che dovrà essere effettuato entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma, e si ricorda che le società di capitali possono effettuare questa conferma annuale in sede di deposito del bilancio annuale.

Registrazione marchio camera di commercio

Il marchio rappresenta per ogni azienda un segno caratteristico dei prodotti e servizi offerti utile per differenziarsi dalla concorrenza: la sua funzione è infatti quella di rendere facilmente identificabile il bene per il consumatore, non a caso questi consistono in segni grafici.

La nostro studio è composto da soci professionisti preparati a offrire una consulenza legale con trasparenza e competenza. Per assicurare la massima assistenza al vostro marchio, affidatevi ad uno studio leader della proprietà intellettuale, una grande gruppo italiano specializzato nella registrazione di marchio in Camera di Commercio.

Ci occupiamo già della tutela dei marchi di centinaia top brand, infatti attualmente siamo tra i maggiori depositanti di richieste di marchio in Italia. Con la nostra consulenza, vi affiancheremo durante tutto il percorso di registrazione del marchio, con un vantaggioso rapporto costi-benefici. Ci avvaliamo infatti di una rete di professionisti competenti e specializzati, che interviene in qualsiasi fase del procedimento: commercialisti, avvocati, revisori contabili etc.

L’importanza della protezione e della registrazione del marchio

Il marchio rappresenta per un’impresa il suo patrimonio; pertanto è fondamentale tutelarlo per guardare con tranquillità al futuro. Regolarizzare un marchio permette anche di monitorare la reputazione del brand stesso sia online che offline e di intervenire con tempestività e competenza in caso di una sua eventuale violazione. Il nostro studio quindi offre una consulenza completa in caso di: opposizioni, azioni di cancellazione, diffide.

La nostra assistenza comprende : tutela amministrativa, giudiziale e stragiudiziale, affiancando il titolare anche nella fase della redazione del contratto di cessione, licenza e distribuzione.

Quali sono i vantaggi del rivolgersi a dei professionisti per registrare un marchio

La registrazione di un marchio in Camera di Commercio è una procedura che può essere svolta anche autonomamente; tuttavia le varie fasi sono molto delicate dal punto di vista giuridico che il ricorso a dei professionisti è altamente consigliato al fine di evitare di incorrere in fastidiosi inconvenienti, considerate le numerose insidie che questo percorso può nascondere.

Attraverso i servizi del nostro studio, oltre a risparmiare tempo, è possibile ottenere un supporto strategico: i professionisti seguono passo dopo passo l’avanzamento della pratica e a fornire anche informazioni importanti anche a lungo termine, circa lo sviluppo del marchio.

Tra i principali vantaggi dell’assistenza professionale per la registrazione di un marchio sono:

  • La sicurezza di compilare correttamente il modulo per la richiesta;
  • Di avere un continuo monitoraggio circa lo stato della pratica. Si tratta di un beneficio molto importante poiché è necessario che trascorrano dai 6 ai 12 mesi tra la presentazione della domanda e l’esito della stessa. In questo periodo però possono avvenire delle contestazioni, essere richieste delle verifiche o rilievi, ed è quindi necessario riuscire a intervenire entro le giuste tempistiche. Questo è possibile solo grazie ad un continuo controllo dell’avanzamento della richiesta;
  • In caso di particolari esigenze, come la modifica di alcuni dati anagrafici, anche la domanda può essere modificata, inviando una comunicazione all’ufficio di competenza per non perdere i diritti che seguono la registrazione del marchio.

Come avviene la registrazione di un marchio in Camera di Commercio

Come detto in precedenza, le aziende di successo decidono di registrare il proprio marchio per difendere la propria unicità e per proteggerlo al meglio occorre quindi registrarlo presso la Camera di Commercio. Il team di professionisti della nostra agenzia effettuerà una preventiva analisi circa la novità del marchio: vale a dire una preventiva verifica dell’esistenza di possibili marchi simili, già registrati, che potrebbero muovere una contestazione o addirittura contraffazione.

Ma attraverso il nostro studio, potrete godere di una serie di servizi che cominciano dal primo incontro conoscitivo di consulenza e orientamento alla disciplina della Proprietà Intellettuale, fino al  cosiddetto Brand Naming, con cui insieme all’imprenditore avviene la scelta del nome più adatto al proprio marchio in base alla visione aziendale. C’è da specificare che le protezione del marchio, una volta avvenuta le registrazione, ha una durata di dieci anni, rinnovabile ripetutamente a ogni scadenza.

Per registrare il marchio presso al Camera di Commercio occorre quindi seguire uno specifico iter, il quale comprende varie fasi.

La prima è quella più importante, ossia l’esito positivo dell’esame effettuato dall’Ufficio Marchi Nazionale. Prima di procedere con la richiesta, è necessario accertarsi che il dominio sia ancora libero o che non sia simile a qualche altro marchio già registrato; individuare le classi di appartenenza del prodotto o servizio di cui si richiede la registrazione e registrarlo in ognuna di esse.

La domanda per la registrazione del marchio può essere presentata da chiunque, compresi i minorenni e più soggetti possono essere titolari del medesimo marchio. In assenza di opposizioni, il marchio è registrato circa un anno dopo la presentazione della domanda.

La tutela del marchio e il suo rinnovo

La tutela del marchio registrato comincia dalla data in cui la domanda è stata depositata e ha una durata di 10 anni, rinnovabili a ogni scadenza come detto in precedenza.

Il rinnovo avviene con la presentazione dell’apposita richiesta, la quale può essere inoltrata anche con un anno d’anticipo oppure entro 6 mesi di ritardo, versando anche la mora. Superata questa soglia, il marchio non è più rinnovabile e occorrerà seguire nuovamente la procedura di deposito del marchio.

Il marchio rinnovato inoltre deve essere identico al primo depositato; non possono essere apportate modifiche in nessuna delle sue parti.
Anche la richiesta di rinnovo viene esaminata al fine di validare la sua regolarità.

Altre informazioni sulla registrazione del marchio

Esistono diverse modalità per registrare un marchio in Italia:

  • modalità telematica, la quale richiede necessariamente il possesso della firma digitale;
  • modalità cartacea presso la Camera di Commercio;
  • modalità postale.

La richiesta deve essere effettuata dal titolare o da un delegato, come un consulente, oppure da uno studio come il nostro che è specializzato nella registrazione di marchi in Camera di Commercio.

Il marchio può essere anche ritirato oppure, come ogni proprietà, ceduto a titolo gratuito o oneroso.

Iscrizione camera di commercio start up innovative

Anche in Italia stanno cominciando a diffondersi le Start Up innovative, arrivando al 30 settembre 2020 ad essere circa 12.068 secondo le stime del MISE, con un fatturato medio di 200.000 Euro. Questo significa che, come da tradizione del Bel Paese, quello delle Start Up innovative è un settore dominato dalle micro imprese che, tra l’altro, sono per il 18,6% fondate da Under 35.

Ma cos’è una Start Up innovativa? Come funziona? Come si iscrive una Start Up innovativa alla camera di commercio ? Di seguito tutto quello che serve sapere su questo fenomeno, ora anche tutto Italiano, per iscrivere alla camera di commercio una Start Up innovativa, crescendo velocemente e generando tantissimo valore economico, fondamentale anche per l’Unione Europea e che è stata facilitata dal Decreto Legge 179/2012 che ne favorisce lo sviluppo e la crescita all’interno dello Stato.

StartUp Innovative: cosa sono?

Secondo la definizione contenuta dall’articolo 25 del Decreto Legge 179, la Start Up Innovativa è una società di capitali che può essere costituita anche in forma di cooperativa e di cui, le azioni o tutte le quote che compongono il capitale sociale non sono acquistabili sui mercati generali ovvero su sistemi di negoziazione multilaterale. In seguito, lo stesso articolo, ne definisce i requisiti fondamentali.

Il Decreto Legge Startup Act che ha introdotto questa forma giuridica all’interno del Paese ha avuto lo scopo di inserire nell’ordinamento italiano un numero di norme abbastanza elevato che hanno colpito il target di sviluppo tecnologico, culturale e digitale per far crescere l’occupazione e lo sviluppo economico giovanile. In tal senso, alcuni dei punti cardine per essere una Start Up 2022 sono i seguenti:

– Innovatività che derivano dallo sviluppo di un prodotto ovvero di un processo produttivo rivoluzionario;
– A Forte impatto sociale per l’innovazione del servizio offerto, prima non esistente;
– Scalabilità e crescita rispetto alle aziende tradizionali che non possono competere;

I requisiti per essere una startup innovativa

Per quanto riguarda i requisiti per essere una startup innovativa, l’articolo 25 del succitato decreto legge li indica in maniera puntuale dal punto b al punto f, arrivando a statuirne uno alternativo, alla lettera g. Ecco di seguito i requisiti per essere una Startup innovativa 2022:

– La costituzione deve essere avvenuta da meno di 5 anni dalla richiesta;
– Il valore della produzione totale non può superare i 5 milioni di euro annui;
– La sede deve essere in Italia o comunque in Paese dell’Unione Europea, tuttavia deve essere presente una filiale all’interno del Bel Paese;
– Non deve aver distribuito utili ovvero essersi generata di seguito ad una fusione societaria (anche per la scissione);
– Nessuna quota sociale è in vendita su uno dei tanti mercati regolamentati del mondo, come la borsa di Milano;
– Infine deve avere un oggetto sociale che abbia come scopo produzione o commercializzazione di un prodotto tecnologico e, in ogni caso, innovativo.

Inoltre, ci sono anche 3 requisiti di natura soggettiva. Innanzitutto, una Start Up nel 2022 deve spendere almeno il 15% del valore della sua produzione in ricerca e sviluppo, indicando poi queste spese nel bilancio. Per fare ciò, deve utilizzare personale specializzato e qualificato tramite master o lauree di alto livello e, infine, depositare i brevetti per le sue innovazioni, in modo da renderli certi e riconoscibili anche nella paternità.

Cosa fare per non perdere l’iscrizione: la conferma annuale dei requisiti

Lo stesso articolo 25 del Decreto Legge 179/2918 stabilisce che i requisiti per dare vita all’iscrizione alla sezione speciale della camera di commercio devono essere mantenuti in ogni istante della vita dell’azienda. Per questo motivo, è prevista la conferma annuale dei requisiti della Start Up presso la pagina startup.registroimprese.it. La procedura è molto semplice, sebbene debba essere operata da un professionista commercialista o da un Notaio incaricato.

Una volta l’anno, le start up innovative hanno l’obbligo di trasmettere alla camera di commercio competente solo dopo la presentazione del bilancio entro il 30 giugno, la Comunicazione Unica dove viene confermato il possesso di tutti i requisiti da StartUp. Lo scopo è quello di permettere alla Camera di Commercio di aggiornare l’anagrafica di riferimento per l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese. Risulta ridondante dire che, viceversa, l’azienda perde lo status di Star Up innovativa perdendo anche i benefici ad essa correlati.

In sintesi, le cose da fare per non perdere l’iscrizione alla sezione speciale della camera di commercio e mantenere lo status di Start Up innovativa sono presentare il bilancio entra il 30 giugno, completare completamente il profilo personale sulla pagina del registro imprese, infine completare e inviare la pratica di conferma dei requisiti direttamente alla sezione individuata.

Come iscriversi alla sezione speciale “Startup innovative” del registro imprese e costituire una società

Da questa analisi emerge che, in questo senso, è necessario possedere tutti i requisiti precedenti per essere considerati una Start Up, se non altro dal punto di vista generale. Per dare valore legale allo status di Start Up, però, la legge prevede che queste realtà aziendali debbano iscriversi alla sezione speciale del Registro delle Imprese tenuto presso la camera di commercio competente per territorio. Questa procedura, però, potrebbe presentare alcune difficoltà per molti utenti.

In tal senso, fino al 29 marzo 2021 chi voleva iscrivere la propria Start Up nel registro speciale poteva farlo in totale autonomia, operando anche la costituzione qualora possibile. Per via di alcune problematiche di naturale legale e fiscale, però, il Consiglio di Stato con una sentenza ha tolto questa possibilità e ora per iscriversi alla sezione speciale del registro imprese è necessario rivolgersi ad un notaio o commercialista di fiducia.

Questo ha influito sicuramente anche sui costi necessari a compiere l’investimento che, prima, erano essenzialmente gratuiti, mentre oggi possono arrivare fino ai 2000 euro per Costituire la Start Up, iscriverla alla sezione speciale del registro delle imprese e, infine, versare le quote.

Aggiornamento codici ateco 2022 cosa fare

Un’importante novità ha coinvolto i codici Ateco di moltissime imprese.

Come è noto l’ISTAT classifica tutte le attività tramite dei codici Ateco, questi ultimi non sono solo importanti a fine statistico e amministrativo ma per beneficiare di contributi, agevolazioni o per partecipare a gare d’appalto.

I codici Ateco sono riportati in ogni visura del Registro Imprese.

Dal 1° Aprile 2022 è entrato in vigore il nuovo sistema di classificazione “ATECO 2007 – aggiornamento 2022“.

La nuova classificazione non interessa tutti gli Ateco:

Alcuni sono rimasti invariati.

In alcuni casi è stata aggiornata la declaratoria della descrizione attività senza alcun impatto sulla classificazione Ateco.

In alcuni casi sono stati istituiti nuovi specifici codici Ateco che descrivono l’attività che prima risultava troppo generica.

In alcuni casi certe attività sono state spostate di categoria (per un’eliminazione o un accorpamento).

In alcuni casi è stata modificata solo la sesta cifra dell’Ateco per evidenziare una sottocategoria più specifica.

Tutte le imprese i cui codici Ateco sono stati interessati ad aggiornamento hanno ricevuto una PEC con la comunicazione dei nuovi Ateco attribuiti.

In ogni caso ogni impresa può effettuare una puntuale verifica in due semplici passi:

In ogni caso ogni impresa può effettuare una puntuale verifica in due semplici passi:

Scaricando una visura aggiornata dal Registro Imprese (in cui sono indicati tutti i codici Ateco, compresi quelli aggiornati)

Verificando nella sezione apposita Ateco di Info camere se il proprio codice Ateco è stato impattato dall’aggiornamento.

Se da queste verifiche è necessario apportare delle modifiche dovrà essere presentata una pratica di variazione al Registro delle Imprese e all’Agenzia delle Entrate.

Questo tipo di variazione non è soggetta a termini temporali.

Contattaci per verificare se la tua impresa è stata interessata all’aggiornamento dei codici Ateco e per depositare al Registro Imprese e all’Agenzia delle Entrate le relative variazioni.

Revisione mantenimento requisiti per agenti d’affari in mediazione immobiliare

Un’importante scadenza coinvolgerà tutti gli agenti in mediazione immobiliare.

Il Registro Imprese è infatti tenuto periodicamente alla verifica dei requisiti d’idoneità previsti dalla Legge per effettuare l’attività di agente d’affari in mediazione (art. 7 e 8 del Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011).

Sono obbligate alla conferma dei requisiti sia le società che le ditte individuali, a tali soggetti viene inviata un’apposita comunicazione pec che ricorda i termini della revisione.

Entro il 16 maggio 2022 sarà necessario inviare una pratica telematica per la conferma dei requisiti. A tale pratica andranno allegati il modello di verifica dei requisiti, il modello antimafia firmato da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 D.Lgs, 159/2011 e la polizza assicurativa in corso di validità.

Ogni depositario (titolare o legale rappresentante) sarò obbligato a firmare digitalmente i modelli, è dunque fondamentale che i soggetti firmatari siano in possesso di dispositivo di firma digitale.

Dal 16 Maggio 2022 in poi, verranno avviate d’ufficio le pratiche di inibizione per continuare l’attività e le società verranno dunque rese inattive.

Per non perdere i tuoi requisiti come agente d’affari in mediazione immobiliare e continuare in tranquillità la tua attività contattaci e ti forniremo subito tutte le informazioni, i documenti e depositeremo la pratica entro i termini!

Nuove visure di evasione

Dal 30 settembre è stata introdotta una novità per quanto riguarda tutte le pratiche societarie inviate alla Camera di Commercio.

Il Sistema Camerale infatti, nell’ambito del processo di semplificazione delle comunicazioni al Registro Imprese, renderà disponibile un nuovo documento di verifica dell’evasione delle pratiche presentate al Registro.

Il nuovo documento non si chiamerà più “Visura di evasione” bensì “Esito evasione del protocollo“.

Questa novità è stata introdotta per rendere più chiaro e leggibile il documento, che sottolineerà soprattutto i nuovi dati della visura e gli estremi di protocollo della pratica.

Il Documento di evasione viene emesso dalle Camere di Commercio alla fine del buon esito di ogni pratica camerale, Digitel monitora ogni invio che viene effettuato fino alla sua corretta evasione.

Per qualsiasi informazione o per avere un preventivo contattaci!

Informativa per deposito obbligatorio dell’indirizzo PEC

Entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, società o ditte individuali, già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente.

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Si invitano quindi, tutte le imprese a voler verificare che il proprio indirizzo PEC sia depositato presso il Registro Imprese e che risulti attivo.

Importante novità sulla Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi !

Dal 2 dicembre prossimo TUTTE le pratiche che verranno inviate alla camera di commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi non potranno più essere depositate tramite procura.

Sarà infatti necessario il deposito da parte del legale rappresentante o titolare della società. Dunque sarà obbligatorio, per tutti coloro che saranno firmatari per il deposito di una pratica, possedere la firma digitale.

Digitel, come incaricato RAO presso la Camera di Commercio sta già predisponendo la richiesta di tutte le Carte Nazionali dei Servizi per chi ne avesse bisogno, in modo tale da avere il rilascio entro la data del 2 dicembre.

Non farti trovare impreparato, scegli subito il formato a te più comodo:

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Come richiedere il certificato di origine per le merci esportate in via definitiva alla camera di commercio

Se il tuo problema è come richiedere il certificato di origine, in poche righe possiamo aiutarti.

Il certificato di origine è un documento con caratteristiche di ufficialità necessario nelle esportazioni per attestare il luogo di produzione, estrazione o fabbricazione delle merci, oppure il luogo in cui è stata effettuata l’ultima trasformazione sostanziale in grado di modificare la forma o la destinazione d’uso del prodotto finito.

Per ottenere il certificato di origine è necessaria una particolare procedura telematica ed essere in possesso del dispositivo di firma digitale.

La Camera di Commercio rilascia il Certificato di Origine non preferenziale che attesta l’origine delle merci esportate in via definitiva in un Paese con il quale l’UE non abbia particolari accordi. Negli scambi internazionali il trattamento tributario delle merci esportate e le eventuali misure all’importazione ad esse collegate (divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine) dipendono dalla
loro origine.

Il certificato di origine è necessario e viene rilasciato dalla Camera di Commercio essenzialmente quando non c’è un accordo fra i paesi per l’ottenimento di benefici daziari.

Di norma i certificati di origine vengono richiesti per l’esportazione delle merci verso paesi Extra-CEE, e se hai la necessità di maggiori informazioni, puoi consultare l’elenco dei paesi che richiedono i certificati di origine.

In questo caso l’origine delle merci è definita non preferenziale e il certificato di origine certifica esattamente il luogo di produzione del bene o il luogo in cui lo stesso ha subito l’ultima trasformazione sostanziale.

Diversamente, se esistono accordi tra le parti, l’origine delle merci, definita in questo caso preferenziale, viene attestata dalle autorità doganali sulla base di tali accordi.

Nel caso in cui vi è l’accordo tra le parti, come visto sopra, il certificato di origine rilasciato dalla Camere di commercio non è richiesto.

È quindi essenziale conoscere l’origine dei propri prodotti con il certificato di origine per:

  • permettere alla Dogana di destinazione l’accertamento del trattamento tributario
  • compilare correttamente la domanda di rilascio del Certificato di Origine
  • etichettare correttamente il prodotto.

Il Certificato di Origine può, inoltre, servire come prova documentale al fine di aprire una lettera di credito.

E’ importante sapere che si può richiedere un unico certificato di origine anche per più fatture soltanto quando il cliente è unico e la spedizione della merce è unica. Di regola sarà necessario richiedere un certificato di origine per ogni singola fattura. poichè ogni certificato di origine dovrà essere utilizzato per un’unica spedizione di merci non preferenziali.

La richiesta del certificato di origine deve essere effettuata presso la camera di commercio in cui l’impresa ha la propria sede legale o l’unità locale regolarmente iscritta al registro delle imprese.

In via eccezionale, previa autorizzazione della Camera di commercio territorialmente competente, è possibile rivolgersi alla Camera di Commercio del luogo in cui è situata la merce da spedire all’estero.

La richiesta del certificato di origine alla camera di commercio deve essere effettuata dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società.