La comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi presso la camera di commercio
Con un recentissimo provvedimento gli amministratori di determinate entità giuridiche dovranno provvedere a comunicare i dati del titolare effettivo esclusivamente in via telematica presso la camera di commercio.
Infatti, con con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, è stata data attuazione al provvedimento che obbliga determinati soggetti a comunicare i dati del ttolare effettivo presso il registro delle imprese. Stiamo parlando del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 dell’11 marzo 2022 “recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.
Sull’argomento relativo alla titolarità effettiva abbiamo maturato importantissime competenze per aiutarti.
Comunicazione dei dati del titolare effettivo con firma digitale
Si ricorda che per questa comunicazione la camera di commercio ha previsto che la pratica telematica dovrà essere firmata digitalmente esclusivamente dall’amministratore che se non ancora in possesso della firma digitale dovrà affrettarsi a procurarsela poichè non vi saranno diverse possibilità con il rischio di non riuscire nei tempi ad effettuare la comunicazione dei dati del titolare effettivo presso la camera di commercio.
Per comunicare i dati del titolare effettivo è possibile utilizzare l’applicativo DIRE.
Sarà necessario aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, e come già evidenziato, disporre di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio, poichè non è consentito il deposito con procura speciale.
Per la trasmissione al registro delle imprese, questa pratica dovrà essere firmata digitalmente direttamente dagli amministratori e dai rappresentanti legali degli enti interessati e precisamente
- dovrà essere firmata digitalmente dall’amministratore per le società dotate di personalità giuridica;
- dovrà essere firmata digitalmente dal fondatore o dal rappresentante legale per le persone giuridiche private;
- dovrà essere firmata digitalmente dul trustee o fiduciario di trust o istituti giuridici affini.
Tali soggetti, quindi, dovranno sottoscrivere la pratica con la propria firma digitale garantita dalle Camere di Commercio d’Italia che consente di identificare univocamente il soggetto titolare.
Chi sono i soggetti che devono comunicare i dati al registro dei titolari effettivi?
Gli amministratori o i rappresentanti legali dei seguenti soggetti dovranno trasmettere la pratica telematica in camera di commercio mediante la quale comunicare i dati relativi alla propria titolarità effettiva secondo le indicazioni del D.Lgs. 231/2007:
Le Le imprese dotate di personalità giuridica:
- società a responsabilità limitata;
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società cooperative;
Le persone giuridiche private:
- Associazioni (con personalità giuridica);
- fondazioni;
- istituzioni di carattere privato;
I Trust e gli istituti giuridici affini al trust.
Chi è il titolare effettivo nelle società di capitali?
Il titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica, e quindi delle società di capitali, è la persona fisica che detiene la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale.
Se l’assetto proprietario non consente di individuare alcun soggetto con tale caratteristica, si considerano, nell’ordine, i seguenti requisiti:
– il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
– il controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria
– l’esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società
– il possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
In una società può essere identificato anche più di un titolare effettivo.
Le sanzioni penali e amministrative per le violazioni nella comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi
Prima di tutto, è necessario chiarire che le sanzioni in argomento riguardano:
- gli amministratori delle società dotate di personalità giuridica;
- i fondatori o i rappresentanti legali delle persone giuridiche private;
- i trustee o i fiduciarii di trust o istituti giuridici affini.
Le sanzioni che ruotano intorno all’obbligo di comunicare i dati al registro dei titolari effettivi possono essere sia di carattere amministrativo che di carattere penale, a seconda che riguardino le condotte di omessa comunicazione dei dati ovvero di infedeltà degli stessi.
Per quanto riguarda la omessa o tardiva comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo, la legge, richiamando l’art. 2630 del Codice Civile, che disciplina l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il registro delle imprese, prevede una sanzione amministrativa che varia da 103 euro a 1.032 euro.
La situazione si fa molto più delicata invece, quando i rappresentanti legali degli enti interessati, comunicano dei dati infedeli sul titolare effettivo al registro delle imprese.
Infatti nei casi in cui vengano comunicati dati falsi sull’identità del titolare effettivo, i rappresentanti legali degli enti interessati sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
Termini per la trasmissione dei dati al registro dei titolari effettivi
La prima comunicazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Dirigenziale che darà operatività piena al Registro.
Viene inoltre chiarito che una volta entrato in vigore il registro dei titolari effettivi, in occasione della costituzione di società di capitali e di persone giuridiche private entro 30 giorni dall’iscrizione al registro delle imprese dovranno comunicare i dati del titolare effettivo, mentre invece nel caso di costituzione di trust la comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di costituzione.
Per quanto riguarda le comunicazioni di variazioni o aggiornamento dei dati, la legge ha previsto un obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla data del compimento dell’atto di variazione.
Infine, è anche previsto un obbligo di conferma annuale dei dati che dovrà essere effettuato entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma, e si ricorda che le società di capitali possono effettuare questa conferma annuale in sede di deposito del bilancio annuale.